TAR Lazio: la responsabilità precontrattuale della P.A.


Si segnala una sentenza del TAR Lazio sulla tematica della responsabilità precontrattuale della P.A..

La pronuncia (TAR Lazio - Roma sez. I ter 12 dicembre 2008 n. 11343) richiama i più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno ammesso la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A. in tutti i casi in cui l’Amministrazione, nel corso delle trattative con il privato, non abbia rispettato i principi della buona fede e della correttezza e hanno affermato che spetta al giudice di merito accertare se il comportamento dell’Amministrazione abbia ingenerato nei privati un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto.

Al riguardo, l'art. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

La giurisprudenza (tra le altre T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 9 luglio 2008, n. 2083) ha, anche di recente, ritenuto che la responsabilità precontrattuale presuppone che:
a) tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;
b) una delle parti le abbia interrotte, così eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli:
c) il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.

Pertanto – conclude il TAR capitolino - il riconoscimento di tale forma di responsabilità richiede l'atteggiarsi di una attività rivolta alla preparazione della positiva conclusione del contratto, nonché la dimostrazione del requisito psicologico, ossia del dolo o della colpa dell'Amministrazione, quale apparato burocratico cui incombeva la responsabilità delle trattative e della loro necessaria conclusione.