TAR Lazio: subappalto categoria OG 11


Il TAR Lazio è tornato sulla annosa questione dell’applicabilità dell’articolo 37, comma 11, del Codice al subappalto della categoria OG 11 (TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 18 dicembre 2008, n. 11692).

Secondo il Tribunale laziale il divieto di subappalto di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pur dettato con riferimento alle categorie speciali e, quindi, di per sé non applicabile alla categoria OG11, tuttavia, non preclude alle amministrazioni appaltanti, dato il carattere composito della categoria in questione, di individuare all’interno della stessa lavorazioni ed opere riconducibili alle categorie speciali, per le quali, in relazione alla rilevanza del loro peso nell’ambito dell’appalto, prevalgano esigenze di controllo della professionalità dell’esecutore.

Pertanto, in presenza di determinati presupposti, può essere consentito alla Stazione appaltante di negare il subappalto al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’impresa aggiudicataria.

La circostanza che con la sigla OG11 si indichi una categoria generale di opere non può essere di ostacolo al divieto di subappalto, essendo essa caratterizzata da un notevole contenuto tecnologico e da una rilevante complessità tecnica (si veda in merito, deliberazione n. 31 del 2002 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici).

Nel caso in cui la sola categoria specialistica con una incidenza superiore al 15% del valore dell’appalto - e cioè, nel caso di specie, la OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - assorbe la quasi totalità dell’importo dei lavori da eseguire, essendo essa ricompresa tra quelle lavorazioni che figurano nell’elenco di cui all’art. 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, ne consegue che il divieto di subappaltare le opere oggetto di gara è stato legittimamente previsto dalla Stazione appaltante.