Finanziaria 2009: le novità


E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale S.O. n. 303 del 30 dicembre 2008, la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2009).
Il provvedimento di manovra economica, che si compone di quattro articoli, è stato modificato in corso di esame da entrambi i rami del Parlamento, con l’introduzione di alcune integrazioni al testo.
Le modifiche di maggior rilievo, attengono, in particolare, alle deroghe, sia per le Regioni che per gli Enti locali, alla disciplina del Patto di stabilità interno prevista dal D.L. n. 112/08, convertito dalla L. n. 133/08, ed alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel limite di 600 milioni di euro per il 2009.

Riguardo alla disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni e per gli Enti locali, nello specifico, vengono apportate modifiche all’art. 77/ter del D.L. n. 112/08, convertito dalla L. n. 133/08, sul Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome.
Pertanto, a decorrere dall’anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome.
Nei casi in cui l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto sopra previsto, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo.

Altre modifiche attengono all’art. 77/bis del D.L. n. 112/08, convertito dalla L. n. 133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
Al riguardo, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Viene previsto, altresì, che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Con altra norma le deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il 2008, relativamente agli investimenti infrastrutturali, vengono ampliate anche agli anni a venire.

Altra disposizione riguarda il contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l’articolo 62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08. Con la stessa, tra l’altro, si prevede il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Confermata nel testo la norma relativa alla proroga, al 31 dicembre 2011, della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dall’articolo 1, comma 17, lett. a) della L. n. 244/07 (legge finanziaria 2008).

La stessa proroga della detrazione d’imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l’IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18, della medesima L. n. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Ulteriori norme della legge finanziaria prevedono, infine:

- l’introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del D.L. n. 356/01, convertito dalla L. n. 418/01;

- l’applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del suddetto D.L. n. 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall’articolo 6 dello stesso decreto;

- il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. n. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).