Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre scorso è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2008, n. 201 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.”
Il Decreto legge, nei vari passaggi tra Camera e Senato, ha subito numerose modifiche; le norme di interesse per il settore dei lavori pubblici possono essere così riassunte.
Adeguamento prezzi materiali da costruzione
Con l’articolo 1 del decreto legge n. 162, convertito dalla legge n. 201/2008 e precisamente con i commi 1- 10, in deroga a quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che rileva le variazioni dei prezzi.
Non è, poi, possibile procedere all’adeguamento dei prezzi nel caso in cui l’appaltatore si sia avvalso della possibilità di anticipazione del prezzo per l’acquisto dei materiali previsto all’articolo 133, comma 1-bis del Codice dei contratti.
Ripristino incentivi tecnici progettisti delle pubbliche amministrazioni
Con l’introduzione nell’articolo 1 del decreto-legge n. 162, convertito dalla legge n. 201/2008, del comma 10-quater, ritorna l’incentivo del 2% per i tecnici progettisti delle pubbliche amministrazioni, già previsto all’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,.
Nel comma 10-quater è precisato che il quarto periodo dell’articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti viene sostituito dal seguente: “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie”.
Con lo stesso articolo 10-quater, alla lettera b), viene abrogato il comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 con il quale l’incentivo era stato ridotto allo 0,50%.
Procedura negoziata (trattativa privata) per i lavori sino a 500.000 Euro
La procedura negoziata (trattativa privata), già prevista sino a 100.000 euro nell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), con l’introduzione, nell’articolo 1 del decreto-legge n. 162 convertito dalla legge n. 201, del comma 10-quinquies, viene estesa sino a 500.000 Euro; nel comma 10-quinquies è precisato che viene inserito nell’articolo 122 del Codice dei contratti il seguente comma 7-bis: “I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero”.
Arbitrati
Con l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 162, convertito dalla legge n. 201, viene disposta la proroga della sospensione della norma che vieta il ricorso all’arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, e comunque non oltre il 30 marzo 2009.
Ricordiamo che l’istituto dell’arbitrato era stato inizialmente abolito dall’articolo 3, commi 19-22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e che l’istituto stesso era stato prorogato una prima volta sino al 1 luglio 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed una seconda volta sino al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
Fondazioni ed associazioni senza contributi pubblici
Con l’articolo 1 del decreto-legge n. 162, convertito dalla legge n. 201, al comma 10-ter viene precisato che, ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
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