L’Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici ha esaminato la questione del difetto di coordinamento tra le previsioni del bando e quelle del disciplinare di gara (Parere 20 novembre 2008 n. 245).
Secondo l’Organo di Vigilanza, qualora manchi un coordinamento tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara, tale da indurre in errore i partecipanti di gara, la richiesta di regolarizzazione documentale decisa dalla commissione di gara è da ritenersi corretta e conforme ai principi di favor partecipationis, e non si risolve in una violazione della par condicio nei confronti di quelle imprese concorrenti che abbiano, invece, rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara data l’equivocità della documentazione di gara.
Di fatti è principio noto che le stazioni appaltanti, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, hanno l’onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese - cui è correlato l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta - possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti.
Ne consegue che le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (in tal senso vedi anche Pareri dell’Autorità 21 maggio 2008 n. 167; 23 aprile 2008 n. 126 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 1992, n. 481).
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