Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, non è ammissibile la sostituzione di una impresa, facente parte di un ATI, fallita prima della stipula del contratto.
Infatti, il divieto di modificazione della composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta impedisce tale subentro e non può essere applicato l'art. 94 del D.P.R. n. 554/99, che attiene al fallimento intervenuto nella fase di esecuzione dell'appalto, e non in quella di partecipazione alla gara (in tal senso vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4350/2003).
Conclude la pronuncia affermando che ogni eccezione al principio di immodificabilità dell’offerta e della composizione dei partecipanti dopo l’offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore e, tra queste, non rientra il caso del fallimento della mandataria di un raggruppamento intervenuto in corso di gara (Consiglio di Stato, Sez.VI, 5 dicembre 2008, n. 6038).
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