Autorità: si all'istruttoria per individuare l'equivalenza dei prodotti


L'Autorità con il parere in data 23 aprile 2009 n. 57 ribadisce la propria posizione (si vedano i pareri 20 dicembre 2007 n. 158; 10 ottobre 2007 n. 51; 19 luglio 2007 n. 256) secondo cui, ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 163/2006, le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza (comma 2) e, a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le dette specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un'origine o produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti (comma 13).

 

Pertanto, prosegue l'Autorità, l'eventuale indicazione di marchi o prodotti deve essere collegata a diciture quali "o equivalente" ovvero "tipo", significative della volontà dell'amministrazione di utilizzare il marchio o la denominazione del prodotto solo a titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del bene richiesto.

 

Ne discende che attraverso il concetto di equivalenza di cui al citato articolo 68, si concretizza l'apertura al mercato degli appalti nei confronti di quegli operatori economici che usano sistemi e prodotti analoghi a quelli individuati dalla stazione appaltante.

 

Sottolinea dunque l'Autorità come l'intento del legislatore insito nel menzionato articolo 68 del Codice sia chiaramente quello di preservare, per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara, la possibilità per il concorrente di proporre soluzioni diverse ed innovative, purché idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.

 

Sulla scorta di tali presupposti, l'Authority procede all'esame del caso sottoposto alla sua attenzione, avente ad oggetto una procedura di gara finalizzata all'acquisto di due spazzaneve polivalenti le cui specifiche tecniche erano dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'appalto. Nel bando di gara era previsto che dopo l'individuazione dell'offerta aggiudicataria provvisoria si sarebbe proceduto alla validazione delle offerte del 1° e del 2° classificato nella graduatoria di gara in ordine alla conformità tecnica dei prodotti offerti al capitolato d'appalto ed alla scheda tecnica.

 

Rileva quindi l'Autorità come attraverso la detta procedura era possibile per la ditta partecipante dimostrare, sia in via documentale, sia in contraddittorio, la conformità tecnica del proprio prodotto alle prescrizioni previste dal capitolato speciale; la medesima Autorità rileva inoltre come dalla documentazione prodotta risulti esperita un'istruttoria completa, la cui finalità è stata quella di verificare la conformità delle caratteristiche presenti nell'offerta della ditta prima classificata con quelle contenute nel capitolato speciale.

 

Non può, pertanto, sostenersi che ci sia stato un ostacolo alla partecipazione alla gara, né a causa della documentazione di gara, né a causa di una assenza di istruttoria da parte della commissione di gara.

 

Viceversa l'istruttoria condotta dalla stazione appaltante è stata proprio indirizzata nel senso di verificare la possibilità di aggiudicare definitivamente l'offerta dell'istante, nonostante la presenza nella stessa di difformità rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale.