E' legittima, in relazione alle peculiarità e complessità che caratterizzano il servizio di manutenzione della rete autostradale, la richiesta di requisiti più restrittivi e rigorosi di quelli previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.
E' quanto asserito dall'Organo di Vigilanza con il parere in data 7 maggio 2009 n. 58.
Tali ulteriori requisiti, costituiti dai cd. "servizi di punta", non sembrano porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La medesima Authority sottolinea inoltre che, nel caso di specie, la documentazione di gara non richiedeva l'identicità dei "servizi di punta" a quelli da affidare. Più nel dettaglio, nella documentazione di gara era precisato che "per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in ambito autostradale".
L'obiettivo del disciplinare, in definitiva, era quello di consentire (si veda, in questo senso, Cons. di Stato, sez .V, 3maggio 2006 n. 2464) a società con l'esperienza e la competenza idonee a gestire le complessità tecniche indicate dalla stazione appaltante, di partecipare alla gara.
Ad avviso dell'Autorità, infine, l'entità minima dei servizi, pari al 100% dell'importo contrattuale posto a base d'asta nell'arco di un triennio, non sembra sproporzionata, atteso che essa è riferita ad un solo anno di durata del contratto, con la possibilità di sommare, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta, oppure tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta. |