Con la sentenza del 13 maggio 2009 n. 2964, la sesta sezione del Consiglio di Stato ribadisce un principio già affermato in un suo precedente arresto (IV Sez., sentenza 23 luglio 2007, n. 4101), concernente l'art. 13, comma 5 bis, della legge n. 109/94 (ora art. 37 Codice degli appalti), sostenendo che detta norma non ha l'obiettivo di precludere il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara.
I giudici di Palazzo Spada, a tal proposito, precisano che la ratio della disposizione è quella di consentire alla p.a. appaltante di verificare preliminarmente il possesso dei requisiti da parte dei soggetti partecipanti alla gara e, successivamente, di impedire modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari.
E allora, tale essendo la ratio della disposizione normativa in commento, appare evidente come le uniche modifiche soggettive che contrastano con il dettato normativo siano unicamente quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso "le predette esigenze non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi". |