Con decisione dell'11 maggio 2009 n. 2874, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha statuito che in caso di illegittima esclusione nell'aggiudicazione di un appalto, un'impresa ha titolo per chiedere il risarcimento del lucro cessante, consistente nell'impossibilità di utilizzare proprie maestranze in altri lavori, anche se non ha fornito in giudizio la prova concreta del danno subito.
Il Collegio, inoltre, precisa che il risarcimento del mancato utile è correttamente quantificato nella misura del dieci per cento del prezzo a base d'asta, come ribassato nell'offerta della ricorrente, ai sensi dell'art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Nella liquidazione del danno il giudice deve, altresì, tenere presente che la suddetta impresa non ha sostenuto spese per l'esecuzione dei lavori, salvo quelle relative alla presentazione dell'offerta. |