Corte Costituzionale: incostituzionale la legge Campania sull'avvalimento


E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008) e, in via consequenziale, è costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

 

E' quanto afferma la Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 2009 n. 160 In relazione all'istituto dell'avvalimento, i giudici costituzionali osservano che, l'art 49, primo comma, del Codice degli appalti stabilisce che il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, "può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto", in presenza delle condizioni puntualmente indicate nel secondo comma del medesimo articolo 49.

 

Dalla indicazione delle caratteristiche di tale istituto emerge come la finalità perseguita dal legislatore, in linea con le prescrizioni comunitarie, sia quella di consentire a soggetti che non posseggono determinati requisiti, di partecipare ugualmente alla gara mediante l'ausilio di un'altra impresa, che abbia i necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49.

 

In tal modo, si ottiene il risultato di ampliare la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando sia una maggiore concorrenza sia una maggiore tutela dei principî di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

 

Ad avviso della Corte costituzionale, tuttavia, occorre porre attenzione al fatto che alcuni aspetti della disciplina dell'avvalimento - relativi, da un lato, agli obblighi assunti dall'impresa ausiliaria "verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (art. 49, comma 2, lettera d); dall'altro, al "contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto" (art. 49, comma 2, lettera f) - sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

 

L'individuazione della predetta competenza dello Stato, che rileva anche in presenza di un appalto di rilevanza non comunitaria, esclude che la Regione possa adottare una disciplina diversa da quella prevista a livello nazionale.