Consiglio di Stato: esclusione dalla gara per ragioni formali


Con la decisione del 28 maggio 2009 n. 3320, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l'esclusione da una gara d'appalto per ragioni formali può essere disposta solo se negli atti di gara (ad esempio bando di gara o lettera di invito) vi sono inequivocabili prescrizioni in tal senso, come la puntuale indicazione dell'adempimento richiesto e della relativa sanzione.

 

Pertanto, in caso di ambiguità nell'indicazione dei dati in questione, risulta illegittima l'esclusione di un'impresa disposta dall'amministrazione appaltante, dovendo quest'ultima disporre piuttosto un'integrazione documentale, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione.

 

Infatti, una volta inserita una determinata clausola in un bando di gara, la p.a. ha l'obbligo di rispettarla, dovendo garantire la par condicio per tutti i concorrenti: quando il bando di gara richiede a pena di esclusione oneri di produzione documentale, e questi non siano osservati da un partecipante alla gara, una volta accertata l'omissione, la stazione appaltante deve trarne le conseguenze in punto di esclusione del soggetto cui esse siano addebitabili.