Il Consiglio di Stato con decisione del 21 maggio 2009 n. 3144, ribadendo quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa (si vedano, in tal senso, C.G.A., n. 116/2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 2310/2007; Sez. V, n. 3099/2008; Sez. V, n. 3973/2008), ha asserito che nel nostro ordinamento vige un principio di effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dei lavori.
Da tale principio discende che nell'ipotesi di A.T.I. verticale, è l'impresa che assume il compito di eseguire i lavorazioni scorporabili che deve possedere, per intero, la qualifica richiesta a tal fine dal bando di gara.
Diversamente, si ammetterebbe la possibilità che i lavori possano essere svolti da una impresa sfornita della qualificazione richiesta |