Con sentenza del 21 maggio 2009 n. 3142, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che le nuove disposizioni sul contributo da versare all'Autorità vanno interpretate nel senso che - quanto meno per l'anno 2006 (periodo transitorio) - il mancato versamento di detto contribuito può costituire una causa di esclusione dalla procedura solo se espressamente previsto dal bando di gara, e non anche nei casi in cui il bando lo esclude.
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, l'omesso versamento non può assolutamente essere imputato alle imprese e deve ritenersi sanabile successivamente, come già ribadito da questa sezione in sede cautelare (ord. n. 513/07 e n. 1725/07) e come riconosciuto anche dalla stessa Autorità (nota prot. n. 50358/06/SP in data 20 novembre 2006, successivamente corretta, o diversamente interpretata, dalla nota del 5 febbraio 2007).
In altri termini, il principio di ragionevolezza e di buon andamento impone che, una volta esclusa la sussistenza di una causa di esclusione dalla gara, la mancata previsione dell'obbligo di versamento del contributo costituisca aspetto sanabile, e non comporti il travolgimento dell'intera procedura con necessità di rinnovazione della gara. |