Consiglio di Stato: il meccanismo del prezzo chiuso


Con sentenza del 15 maggio 2009 n. 3003, il Consiglio di Stato ha affermato che nell'istituto dell'appalto a prezzo chiuso, la finalità perseguita dal legislatore, attraverso l'ancoraggio del prezzo contrattuale alla soglia qualificata di inflazione, è stata quella di prevedere un meccanismo di rivalutazione del prezzo contrattuale che mantenesse inalterato nel tempo il potere d'acquisto della moneta nello stesso espressa.

 

Di qui la necessità di un meccanismo rivalutativo del prezzo che rendesse l'obbligazione pecuniaria gravante sulla stazione appaltante, suscettiva di essere attualizzata, sia pur nell'ambito di un criterio affidato ai rilevamenti annui dell'inflazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture. In base a tale corretta ricostruzione dell'istituto, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, non appare censurabile la determinazione della Amministrazione di calcolare lo scostamento tra tasso d'inflazione programmato e tasso di inflazione reale sulla base dell'indice FOI.

 

A tale riguardo, si osserva come tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l'aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente Ad esempio, in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa (cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma già art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei più significativi materiali da costruzione.

 

Allo stesso modo, nei contratti d'appalto relativi a servizi e forniture, già l'art. 44 della legge n. 724/94, modificando l'art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell'art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall'ISTAT.

 

Nel caso dell'istituto all'esame, il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d'inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza però indicare i parametri cui far riferimento per tale determinazione.

 

Nel silenzio della legge, appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso ad un parametro di evidente rilevanza generale, utilizzato dall'ISTAT per rilevare l'andamento della inflazione reale del Paese, e cioè l'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.