Consiglio di Stato: si alla modifica dei giustificativi, no alla modifica dell'offerta


Poiché obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l'offerta sia, complessivamente e nel suo importo originario, affidabile o meno, deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che invece altre voci di prezzo sono state sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci, fermo comunque il principio che l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

 

Tale principio è contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato del 21 maggio 2009 n. 3146 A detta dei giudici di Palazzo Spada, in tal modo viene soddisfatto l'obiettivo della p.a. di aggiudicare l'appalto ad una offerta affidabile nel suo complesso, e non vi è violazione della par condicio perché l'offerta iniziale resta immutata, e ciò che cambia è il costo di singole voci, il che non incide sulla serietà dell'offerta, ma solo sulla gestione interna dell'impresa offerente (Cons. St., sez. VI, 19 maggio 2000 n. 2908).

 

Inoltre, il Collegio ha affermato che, ferma restando la immodificabilità dell'offerta nel suo complessivo importo, e considerato che il subprocedimento di verifica dell'anomalia non è vincolato a formalità, non si può escludere che nel corso di tale fase sia modificata la prospettazione delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo.

 

Si è osservato, a tal proposito, che è irragionevole il presupposto dell'assoluta rigidità ed immodificabilità della rappresentazione dei costi delle componenti dell'offerta.(si veda in tal senso, Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1889). E' necessario allora operare una netta distinzione tra modifica dell'offerta nel suo complesso, inammissibile, e modifica delle giustificazioni, invece ammissibile: si è affermato che il contraddittorio successivo (...) non può essere "costretto" (...) nelle maglie della documentazione collegata alle giustificazioni preventive dell'offerta, dovendosi invece ammettere, conformemente alla normativa comunitaria, un contraddittorio pieno, in cui le imprese che abbiano presentato un'offerta in sospetto di anomalia, abbiano la possibilità di far valere le loro ragioni e chiarire la loro posizione senza limiti.

 

Ed ancora, la presenza, nella fase del contraddittorio successivo, di significativi elementi di novità e di difformità rispetto alla prima giustificazione non comporta (...) quella "inammissibile possibilità di modificare l'offerta originaria", dovendosi distinguere, come già detto, tra immodificabilità dell'offerta e parametri dimostrativi della affidabilità e remuneratività dell'offerta.

 

Questi ultimi, infatti, non possono certo essere predeterminati una volta per tutte con la presentazione della stessa, essendo influenzati da una molteplicità di variabili (condizioni di mercato delle materie prime e dei semilavorati, credito contrattuale, andamento del mercato del lavoro, economie di scala, ecc. ) (si veda in tal senso, Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 8028).