TAR Lazio: commissari di gara inadeguati


La nomina dei componenti della Commissione di una gara d'appalto può essere sindacata solo nel caso in cui ricada su soggetti manifestamente privi dei requisiti minimi necessari per svolgere l'incarico e non nell'ipotesi in cui, invece, sia assicurato un idoneo livello di professionalità degli stessi.

 

E' il principio affermato dal TAR Lazio Roma sez. I ter 8 maggio 2009 n. 5035 e ormai acquisito dalla giurisprudenza maggioritaria (si vedano, ex multis, T.a.r. Sicilia, CT, sez. II, n. 1331 del 2007; T.a.r Molise n. 637 del 2007 e n. 985 del 2005; T.a.r Sardegna, n. 156 del 2003). Più precisamente, il Tar Lazio, interpretando l'art. 84 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 - che richiede (non alla Commissione considerata nel complesso, ma) ai singoli commissari la competenza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - ha rilevato che esso va letto secondo un criterio logico.

 

Infatti, non si può pretendere che ogni membro della Commissione possegga le cognizioni tecnico-scientifiche idonee per valutare ogni aspetto che potenzialmente rientri nell'ambito di un contratto.

 

E ciò anche in considerazione del fatto che, quando occorre, la stazione appaltante può sempre affiancare alla Commissione uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza nel circoscritto settore in cui l'organo collegiale viene eventualmente a necessitare di ausilio.