La nomina dei componenti della Commissione di una gara d'appalto può essere sindacata solo nel caso in cui ricada su soggetti manifestamente privi dei requisiti minimi necessari per svolgere l'incarico e non nell'ipotesi in cui, invece, sia assicurato un idoneo livello di professionalità degli stessi.
E' il principio affermato dal TAR Lazio Roma sez. I ter 8 maggio 2009 n. 5035 e ormai acquisito dalla giurisprudenza maggioritaria (si vedano, ex multis, T.a.r. Sicilia, CT, sez. II, n. 1331 del 2007; T.a.r Molise n. 637 del 2007 e n. 985 del 2005; T.a.r Sardegna, n. 156 del 2003).
Più precisamente, il Tar Lazio, interpretando l'art. 84 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 - che richiede (non alla Commissione considerata nel complesso, ma) ai singoli commissari la competenza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - ha rilevato che esso va letto secondo un criterio logico.
Infatti, non si può pretendere che ogni membro della Commissione possegga le cognizioni tecnico-scientifiche idonee per valutare ogni aspetto che potenzialmente rientri nell'ambito di un contratto.
E ciò anche in considerazione del fatto che, quando occorre, la stazione appaltante può sempre affiancare alla Commissione uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza nel circoscritto settore in cui l'organo collegiale viene eventualmente a necessitare di ausilio. |