La giurisprudenza è concorde nell'individuare nella stipula del contratto il momento che segna il passaggio dalla giurisdizione esclusiva del g.a. a quella ordinaria (o amministrativa di legittimità, ove la posizione soggettiva del privato abbia consistenza di interesse legittimo).
Quindi - secondo il TAR Puglia Lecce sez. III 12 giugno 2009 n. 1470 - solamente le controversie che si collocano nella fase di esecuzione e, cioè, dopo la stipula del contratto, sono escluse dall'ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. (ad eccezione di quelle in cui l'esistenza stessa del contratto si atteggi come elemento ostativo alla reintegrazione in forma specifica conseguente alla sentenza del giudice amministrativo). |