Sempre secondo il TAR Lazio (sez. I bis 8 luglio 2009 n. 6681) la regola della unicità dell'offerta, vigente nelle gare pubbliche, oltre che discendere dal principio di parità tra i concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara, non potendosi quindi ammettere una duplice offerta da parte del medesimo concorrente (TAR Lazio - Roma - Sez. III - 7 luglio 2007 n. 6506; Cons. Stato - Sez. V - 7 febbraio 2002 n. 719), annoverandosi l'esigenza di chiarezza e di certezza degli elementi dell'offerta tra gli interessi di particolare rilevanza che il principio enunciato tende a tutelare.
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