Il fatturato è solamente una tra le varie modalità di dimostrazione della capacità tecnica ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs. 163/2006. Rientra pertanto nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione aggiudicatrice stabilire quali tra le modalità elencate siano utili nelle singole procedure di gara, a seconda della natura, della quantità, dell'importanza e dell'uso dei servizi o delle forniture.
Ad ogni buon conto, una volta scelto un particolare requisito, ne deve essere data un'interpretazione ampia per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza.
E' quanto affermato dal TAR Lombardia Brescia con sentenza della sez. I in data 12 giugno 2009, n. 1204, nella quale è inoltre precisato che, per quanto riguarda il fatturato, l'art. 42, comma 1, lett. a), del Dlgs. 163/2006, interpretato coerentemente con i principi comunitari, non limita la possibilità di partecipazione ai soli soggetti economici che abbiano già prestato i medesimi servizi o forniture.
Il concetto di servizio analogo, e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni (v. TAR Piemonte Sez. II 16 gennaio 2008 n. 40), tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. |