TAR Lombardia: conseguenza circa la mancata indicazione del costo della sicurezza


Si segnala un'interessante sentenza del TAR Lombardia (sez. I 9 giugno 2009 n. 1201) sull'obbligo, posto carico dei concorrenti dall'articolo 87 comma 4 del Codice, di indicare in sede di offerta i costi relativi alla sicurezza.

 

Secondo il TAR, la circostanza che i costi per la sicurezza non siano esplicitati nell'offerta non č automaticamente causa di esclusione.

 

L'art. 87, comma 4, del Dlgs. 163/2006 ha come scopo di apprestare una garanzia ulteriore alla sicurezza sul lavoro e deve essere interpretato coerentemente con tale finalitā: pertanto, č necessario che tali costi siano effettivamente previsti nell'organizzazione aziendale, ma č consentito quantificarli anche durante la verifica dell'anomalia, che č la sede adeguata per valutarne la congruitā (vedi al riguardo anche TAR Brescia 21 febbraio 2008 n. 138).