TAR Calabria: irregolaritā formali. Quando escludere?


Il TAR Calabria conferma il principio secondo cui deve considerarsi illegittima l'automatica esclusione di una impresa per irregolaritā formali della documentazione presentata, ove tali irregolaritā non costituiscano, per chiara ed espressa previsione del bando di gara, causa di esclusione e non abbiano formato oggetto di una valutazione che escluda la possibilitā della loro regolarizzazione (TAR Calabria Catanzaro sez. II 3 luglio 2009 n. 713).

 

Si legge nella pronuncia che, in considerazione della circostanza che le clausole di esclusione di un concorrente dalla gara sono di stretta e rigorosa interpretazione, in quanto limitative della massima partecipazione - che costituisce principio a cui l'amministrazione deve attenersi nell'interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato -, in mancanza di previsione espressa nel bando di gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se tale irregolaritā poteva compromettere la par condicio dei concorrenti sotto il profilo dell'ammissione di una ditta priva dei requisiti previsti dal bando.

 

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici calabresi concerneva la mancata produzione, nel termine di 10 giorni, previsto dal 1° comma dell'art. 48 del Dlgs 163/06, delle ricevute emesse dall'ufficio competente, a corredo dei Modelli Unici.

 

Nella sentenza č rimarcato che tale manchevolezza costituisce una irregolaritā assolutamente priva di conseguenze, e soggetta ad integrazione, senza pregiudizio per il principio della par condicio.

 

L'esclusione comminata dalla stazione appaltante, priva di una valutazione in ordine alla possibile violazione del principio della par condicio dei partecipanti, si pone dunque in contrasto con l'esigenza della massima partecipazione (nella pronuncia sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato sez. IV n. 4268/02 e del TAR Sicilia Palermo n. 640/2004), che deve presiedere alle procedure concorsuali.