TAR Lazio: se il bando viola le norme a tutela del credito ...


La clausola che prevede il pagamento del corrispettivo solo dopo 60 giorni dal ricevimento dalla fattura si pone in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, il quale stabilisce la decorrenza degli interessi moratori, che evidentemente presuppongono l'avvenuta scadenza del termine, una volta decorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura.

 

E' quanto affermato dal TAR Lazio (Roma sez. I quater 26 giugno 2009 n. 6277), secondo il quale č altrettanto gravemente iniqua, in chiara violazione sempre dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, la clausola che prevede la decorrenza degli interessi moratori solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine, mentre essi devono decorrere dal giorno successivo alla suddetta scadenza.

 

Nella sentenza č altresė sottolineato che viola l'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 la clausola che stabilisce il saggio d'interesse unicamente nella misura del tasso della Banca centrale europea, senza applicazione della maggiorazione, prevista nella menzionata disposizione normativa, di sette punti percentuali.