TAR Campania: in tema di incompatibilità dei commissari di gara


La situazione di incompatibilità cui si riferisce l'articolo 84, comma 4, del Codice dei Contratti riguarda i soggetti che abbiano, a qualunque titolo, concorso alla progettazione dell'opera e intende impedire che i commissari assumano compiti tecnici di esecuzione e di direzione dei lavori, allo scopo di evitare che dall'interesse del privato connesso alla redazione del progetto od alla direzione dei lavori derivi un possibile pregiudizio all'imparzialità ed alla correttezza delle valutazioni rimesse dalla legge alla commissione.

 

Pertanto - secondo il TAR Campania Napoli sez. I 3 luglio 2009 n. 3726 - l'esercizio, da parte del dirigente di funzioni amministrative svolte per conto e nell'interesse del comune e relative alla procedura di gara de qua, non integra di per sé causa di incompatibilità di cui all'articolo 84, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 (ed al precedente art. 21, comma 5, legge n. 109/1994), che mira invece ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell'interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara (in tela senso la sentenza richiama TAR Puglia Bari Sez. I 10 gennaio 2006 n. 41; TAR Liguria Genova Sez. II 23 giugno 2005 n. 940; Cons. St. Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322 e TAR Sardegna, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1250).