Anche mancanza di un'indicazione (confermativa o restrittiva) espressa in sede di bando trova applicazione l'istituto dell'avvalimento nella sua massima estensione, avendo l'istituto in esame, in virtù della sua acclarata portata precettiva imperativa connessa alla sua diretta matrice comunitaria, un'efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando di gara, anche laddove non vi sia un espresso richiamo; ne consegue che siffatta assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma nella sua più ampia portata (beninteso, e secondo quanto meglio si chiarirà in seguito, nel rispetto della regolarità documentale e sostanziale, peraltro non contestata nella specie) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione VIII, 22 maggio 2009, n. 2852).
|