La mancata specificazione della data e dell'ora fissata per l'apertura dei plichi e per l'esame dei requisiti d'ammissione alla procedura finiscono per rendere riservata, anziché pubblica, la prima seduta della Commissione.
E' l'avviso espresso dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V 16 giugno 2009 n. 3884), secondo il quale detta condotta integra la denunciata violazione dell'inderogabile pubblicità delle sedute di gara. Nella sentenza si legge inoltre che che non assume rilievo alcuno il dato della presenza dei rappresentanti di due delle quattro imprese partecipanti, posto che, al contrario, proprio l'assenza di due dei quattro soggetti interessati dimostra l'insufficienza delle misure comunicative adottate.
La violazione del principio della pubblicità delle fondamentali fasi della gara rende conseguentemente invalidi tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l'assenza di prova dell'effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (vedi al riguardo anche Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008 , n. 901). |