Secondo il Consiglio di Stato la misura interdittiva dell'informativa prefettizia antimafia può essere emanata sulla base di semplici indizi da cui emerga l'esistenza di un condizionamento o comunque di una contiguità dell'impresa con organizzazioni mafiose, non essendo, a tal fine, necessario un accertamento penale definitivo.
La predetta informativa, infatti, non deve contenere la prova di una già avvenuta infiltrazione delle organizzazioni malavitose nell'ambito dell'impresa, ma solo dimostrare che esistono elementi da cui desumerne il tentativo di ingerenza (Consiglio di Stato sez. VI, 8 giugno 2009 n. 3491). |