Consiglio di Stato: operazione tra requisiti e criteri di valutazione delle offerte


L'inserimento, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, del profilo dell'organizzazione dell'impresa - con riguardo alla "struttura aziendale" ed alla "struttura organizzativa, logistica ed informatica proposta per l'appalto, ivi compresi i servizi integrati" - non si pone in contrasto con il principio della separazione tra profili soggettivi afferenti all'affidabilitą generale dell'offerente e dati oggettivi concernenti la qualitą dell'offerta, qualora la rilevanza attribuita sia giustificata dalla "necessitą di verificare il grado di affidabilitą della parte aggiudicataria al fine di garantire l'efficienza del servizio".

 

E' l'avviso espresso dai giudici di palazzo Spada (Consiglio di Stato sez.V 12/6/2009 n. 3716), secondo i quali gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali, ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalitą prospettate nell'offerta. In particolare, nel caso di specie, in sede di applicazione di tale parametro, la Commissione ha considerato l'assetto organizzativo-strutturale non in modo avulso, e quindi come dato relativo alla mera affidabilitą soggettiva, ma come elemento incidente sulle modalitą esecutive dello specifico servizio, ossia come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta.

 

Dall'esame coordinato della normativa regolatrice della procedura e dell'applicazione concreta della lex specialis si evince allora il rispetto sostanziale del divieto di commistione tra profili soggettivi dell'offerente e profilo oggettivi dell'offerta.

 

E tanto in omaggio al condivisibile orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale il rischio di commistione non deve essere enfatizzato sulla base di formulazioni astratte, ma valutato in concreto tenendo conto di come, nell'ambito di appalti, quali quello oggetto del giudizio, avente ad oggetto non un progetto od un prodotto ma un facere, determinate caratteristiche dell'impresa possono fatalmente proiettarsi sulla consistenza dell'offerta (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770).