Consiglio di Stato: il ricorso al CTU sui giudizi di anomalia


Si segnala una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2384) in tema di ricorso avverso il giudizio di anomalia.

Poiché il giudizio di anomalia implica valutazioni di carattere tecnico, ben può tale giudizio essere sindacato dal giudice, anche con il supporto di un c.t.u. o di un verificatore, onde accertare la correttezza dell’iter logico, dell’impianto motivazionale, l’esattezza dei presupposti di fatto e dell’applicazione delle regole tecniche (cfr. anche Cons. St., sez. V, 5 aprile 2005 n. 1563).

Ove, tuttavia, la regola tecnica non sia univoca, essendo altrettanto valide diverse soluzioni tecniche, il giudice e il c.t.u. o il verificatore non possono sostituirsi all’amministrazione che sia pervenuta ad una soluzione tecnica che, ancorché opinabile, sia tuttavia accettabile secondo lo stato dell’arte e della tecnica (in tal senso , Cons. di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334; Cons. di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2008 n. 2404).

Infatti, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante sotto la propria consapevole responsabilità, anche penale e contabile, per sconfessare tale giudizio non è sufficiente sostituire un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile o avanzare dubbi o elementi di incertezza, dovendosi invece dimostrare, con dati numerici certi, quali sono gli errori oggettivamente commessi dalla stazione appaltante, e quale è l’esatto importo delle voci di prezzo anomale e la loro percentuale di incidenza sull’importo complessivo dell’appalto.