Consiglio di Stato: professionisti competenti al frazionamento


La formazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali.

In considerazione di tale principio, i giudici di Palazzo Spada (Sez. V, 7 aprile 2009 n. 2151) hanno chiarito che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano nella competenza professionale dell’ingegnere, del geometra, del perito agrimensore e dell’architetto.

Tale competenza non viene meno, per attrazione, quando il frazionamento avvenga in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica.