TAR Lazio: la revoca dell’incarico è atto negoziale


Si segnala una sentenza del TAR Lazio – Roma (Sez. II bis , 15 aprile 2009 n. 3855), la quale, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto la delibera di revoca dell’incarico ad un professionista un tipico atto negoziale.

La "revoca" dell’incarico di progettazione e direzione lavori, infatti, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto già sorto, che riguarda gli obblighi di esecuzione definiti dalle parti nel rapporto pattizio tra le stesse e incidenti su una posizione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo.

In tale contesto, il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente (che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo Albo) costituisce espressione non già di una potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo; ciò anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente.

Pertanto, la successiva delibera di revoca dell’incarico costituisce espressione di potestà non autoritativa, ma tipicamente negoziale di recesso contrattuale, riconducibile alla previsione di cui all’art. 1373 cod. civ., con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, restando irrilevante la qualificazione dell’atto come "revoca" da parte dell’Amministrazione (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11 febbraio 2005, n. 165; Tar Veneto, sez. I, 19 luglio 2005, n. 2871; Tar Puglia, Bari, sez. I, 8 gennaio 2007, n. 38; Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5964; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 16 marzo 2009, n. 204).