TAR Lazio: potere di autotutela e obbligo di motivazione


La Commissione di gara è titolare, in via generale, del potere di autotutela volto all’eliminazione della propria aggiudicazione.

E’ quanto affermato dal TAR Lazio (Sez. II bis, 24 aprile 2009 n. 4095) il quale, in linea con un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008, n. 1479; Cons. di Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4269; Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 12 agosto 2008, n. 1721; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 5 giugno 2008, n. 1653), ha precisato che l’esercizio legittimo di un siffatto potere deve avere quale presupposto la presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico (da sottoporre a comparazione con gli interessi del privato che si è aggiudicato la gara); pertanto, secondo i giudici capitolini, in sede di motivazione del provvedimento di riesame è necessaria la esplicazione analitica e determinata dei fatti che supportano la rivalutazione degli interessi pubblici nella specifica vicenda e giustificano così il sacrificio imposto all’interesse del privato aggiudicatario e alla sua posizione giuridica consolidata.