TAR Lazio: non all’esclusione quando la clausola è ambigua …


In presenza di una disposizione di bando avente una costruzione letterale complessivamente ambigua e priva di una clausola espressa di esclusione, la stazione appaltante non può procedere alla esclusione della ricorrente, dovendo le clausole ambigue essere interpretate in base al principio della massima partecipazione.

E’ quanto affermato dal TAR Lazio – Roma (Sez. III 22 aprile 2009 n. 4003; in tal senso anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-quater 01 febbraio 2008 , n. 899), il quale rileva altresì che, in mancanza di una espressa comminatoria del bando, l'esclusione di una gara pubblica può essere disposta solo quando il concorrente abbia comunque violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell'amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti (in tal senso, Cons. di Stato, Sez. V, 22 giugno 2006, n. 3703; Cons. di Stato, 22 aprile 2004, n. 2321).

Infatti, in mancanza di un'espressa previsione di esclusione, l'inosservanza di alcuni adempimenti comporta l'esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della stazione appaltante o siano poste a garanzia della "par condicio" dei concorrenti.

Devono considerarsi essenziali le prescrizioni che riproducono o richiamano il contenuto di inderogabili disposizioni di legge, le quali integrano, automaticamente, le regole del bando.

In tali eventualità, la sanzione dell'esclusione deriva dalla violazione di una regola gerarchicamente superiore alle prescrizioni del bando.

Pertanto, in assenza di una esplicita previsione del bando di gara, l'esclusione delle offerte deve essere rigorosamente circoscritta in funzione del principio diretto alla massima partecipazione delle imprese e alla apertura della concorrenza.

Nel dubbio, deve essere prescelta la soluzione interpretativa diretta a negare l'esclusione dell'offerta per la violazione di una prescrizione del bando, in assenza di esplicita sanzione, anche tenendo conto delle formule utilizzate concretamente nella singola lex specialis di gara (Consiglio di Stato , Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6410).