L'articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici prescrive che "Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".
Rileva, a tal riguardo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (Sentenza n. 297 del 22 aprile 2009) che la dizione della norma è chiarissima, imponendo un preciso onere a carico dei concorrenti, che non deve essere ripetuto nei singoli bandi o capitolati.
Si tratta, cioè, secondo i giudici isolani, di una previsione normativa diretta ad integrare, automaticamente, le prescrizioni concretamente applicabili alla singola gara, senza alcuna necessità di espliciti richiami nel bando di gara.
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