Consiglio di Stato: cessione di ramo d’azienda e partecipazione alle gare


Il Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009 della Sezione V, ribadisce il principio per il quale, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente.

Ciò ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n. 163 del 2006 (nonché dell’art. 15, comma 9, del D.P.R. n. 34 del 2000), a norma del quale l’affittuario di un ramo di azienda è ammesso alla gara anche in ragione della acquisizione dei requisiti necessari mediante locazione di ramo di azienda.

Nella medesima sentenza è peraltro precisato, in tema di avvalimento, che, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, il predetto istituto dell'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione del bando, restando peraltro ferma la necessità, in ogni caso, di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008 , n. 5742).