Consiglio di Stato: quando l’offerta tecnica è abnorme


A prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o di bando di gara, residua pur sempre, in capo alla stazione appaltante, un margine di discrezionalità tecnica che, con prudente apprezzamento, può investire le componenti dell’offerta nella loro serietà e congruità in relazione all’oggetto specifico della gara e che consente di disporre l’esclusione di offerte che presentino all’evidenza aspetti di abnormità ed inattendibilità.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 21 aprile 2009, n. 2402) richiamando una precedente ed analoga pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2007 n. 3946).

In sostanza, secondo i giudici di Palazzo Spada, non può non essere riconosciuto, in capo all’amministrazione che ha fissato nel bando di gara una serie di prescrizioni finalizzate al raggiungimento dei propri interessi pubblicistici e si è autovincolata al loro contenuto, la possibilità di disporre l’esclusione, oltre che per ragioni di carattere formale, anche per violazioni sostanziali da parte delle partecipanti.