In merito alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, il TAR Lazio – Roma (Sez. II 20 aprile 2009 n. 3984) sembra assumere una posizione non perfettamente collimante con quella appena richiamata.
Secondo i giudici romani, tale disposizione non può che essere interpretata – compatibilmente con il contenuto delle disposizioni recate dalle direttive nn. 17 e 18 del 2004 dell’Unione europea - nel senso che la mancata dichiarazione da parte del rappresentante legale di una ditta concorrente circa un precedente penale che non abbia alcun riflesso negativo sul requisito della "moralità professionale" non può determinare – ex se ed in assenza di invito, da parte della stazione appaltante, alla integrazione documentale ovvero a fornire chiarimenti – l’esclusione della concorrente dalla selezione ovvero (come è avvenuto nel caso qui in esame) la non aggiudicazione definitiva in suo favore per quell’unica ragione.
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