Consiglio di Stato: il punteggio da assegnare alle "esperienze pregresse"


Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sui principi fondamentali che debbono caratterizzare la scelta dei criteri di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/2/2009 n. 837).

Si legge nella sentenza che anche la giurisprudenza che ammette la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo - concernenti, cioè, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara - è ferma nel ritenere "ciò legittimo, nella misura in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta" (così pure, Consiglio di Stato, Sez. VI, 09 giugno 2008, n. 2770).

E, di certo, non il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di Palazzo Spada, laddove il fatturato degli ultimi tre esercizi, anche se accompagnato da certificati di buona esecuzione, ha un peso predominante nell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica (20 punti, su 50 complessivi) e perché la prestazione (somministrazione di lavoro temporaneo) non evidenzia un servizio connotato da particolari conoscenze tecniche od organizzative nelle quali possa aver giocato un ruolo determinante la pregressa esperienza professionale.