Nell'attuale assetto normativo, le tariffe professionali di ingegneri e architetti e, quindi, tra esse, anche le tariffe relative alle "prestazioni speciali", non costituiscono più "minimi
inderogabili".
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1342 il quale ha sottolineato che tale principio discende, anzitutto, dell'entrata in vigore del c.d. decreto Bersani
(decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006), a mente del quale "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di
libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti"
(articolo 2, comma 1).
Tale decreto è stato interpretato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 29 marzo 2007, n. 4/2007, nel senso del
superamento del principio del carattere inderogabile delle tariffe, all'epoca vigente giusta, da ultimo, quanto previsto dall'art. 92 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.
163 del 12 aprile 2006.
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