Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (sentenza n. 92 del 2 marzo 2009) ribadisce la diversità tra il concetto di offerta di un prezzo (o di un ribasso sul
prezzo) "a corpo" e quello della sua offerta "a misura".
Di tal guisa, l'errore (nella specie, ostativo) in cui è incorsa l'aggiudicataria nel procedimento di gara rende la sua dichiarazione oggettivamente e significativamente non conforme a
quella richiesta dall'Amministrazione, con conseguente non perfezionamento della fattispecie, secondo il principio generale per cui un'accettazione non conforme alla proposta
equivale a nuova accettazione di cui all'articolo 1326, V comma, Cod. Civ..
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