Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana conferma l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale il comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 554/99 non
prescrive come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di "un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione", disponendo soltanto la "presenza"
(Sezione giurisdizionale 2/3/2009 n. 95).
In pratica, la previsione sulla necessaria "presenza" di un giovane professionista ha soltanto una finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione
di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per
l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di
dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (C.d.S., V, 24 ottobre 2006,
n. 6347).
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