Consiglio di Giustizia Regione Siciliana: la presenza del "giovane professionista"


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana conferma l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale il comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 554/99 non prescrive come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di "un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione", disponendo soltanto la "presenza" (Sezione giurisdizionale 2/3/2009 n. 95).

In pratica, la previsione sulla necessaria "presenza" di un giovane professionista ha soltanto una finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (C.d.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).