TAR Lazio: compensazione prezzi


Si segnala un'interessante pronuncia in materia di variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi e di revisione dei prezzi (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma Sez. III 18/2/2009 n. 707).

1. La rilevazione, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D. n. 163/2006, delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi costituisce l'esercizio formalizzato di un potere valutativo che si riflette sulla posizione delle imprese coinvolte nei rapporti contrattuali di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 133. E' stato già affermato, in giurisprudenza - sebbene per l'ipotesi di cui al comma 3 del ripetuto articolo - che "dette imprese hanno perciò un interesse qualificato dalla stessa normativa qui in rilievo a veder pubblicati i presupposti ed i criteri utilizzati nella valutazione, al fine di conoscere come, comunque, la loro posizione sia stata definita dall'Amministrazione, ancorché in via collettiva, e di poter contestare, nelle sedi opportune, gli esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli" (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 5088 del 4.9.2006). Ne consegue che, seppure nei limiti del sindacato ammissibile per un atto come quello di cui trattasi a destinatari indeterminati, il Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi e dello scostamento delle percentuali secondo le misure significative per legge, ben può essere censurato per violazione dei criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell'istruttoria.In sede di emanazione, infatti, dei decreti ministeriali della specie, l'Amministrazione deve anzitutto rilevare, in maniera trasparente, congrua e verificabile, dati oggettivi riguardanti gli scostamenti percentuali dei prezzi e poi deve valutare, non illogicamente, se tale scostamento sia stato determinato o meno da circostanze eccezionali.

2. Quando l'aumento significativo del prezzo risulti da soli due dei tre indici disponibili, perché il terzo sia contrastante, o perché sia addirittura mancato, e anche quando il superamento della soglia del 10% sia attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l'altro rilevato una variazione inferiore), l'amministrazione non può escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell'aumento oltre i limiti di percentuale previsti dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti. Va, pertanto, annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relative ai materiali di costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche", nelle parti in cui non ha previsto nell'elenco dei materiali per i quali far luogo a compensazione, ulteriori materiali oltre al "filo rame conduttore dn 0,5 mm" e alle "condutture e tubi in rame".

3. Non è sempre la misura dello scostamento in se stessa a concretare l'eccezionalità richiesta dalla legge, rilevando invece al riguardo il coacervo degli elementi e parametri suddetti, ivi compresa la prevedibilità o meno della variazione, ben potendo, in particolari momenti o congiunture economiche, risultare non "eccezionale" anche una variazione di prezzo superiore al 10%.