Si segnala una sentenza del TAR Veneto in merito alla mancata sottoscrizione delle correzioni apposte nell'offerta.
L'art. 90, 3° comma, del D.P.R. n. 554/99, prevede che l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio e non può contenere correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
Pertanto, nel caso di correzioni non sottoscritte non può essere invocato il principio del favor per la massima partecipazione alla procedura concorsuale.Ciò perché su tali esigenze deve ritenersi
prevalente il principio della par condicio e comunque perché la giurisprudenza ha più volte statuito che la regolarizzazione "non può essere intesa come ingiustificato strumento diretto a
promuovere indistintamente una più ampia partecipazione alle gare in una logica collaborativi fra l'amministrazione e le imprese interessate e non può travalicare i limiti imposti dall'antagonista
principio di formalità vigente in materia di procedimenti concorsuali.
Argomentando diversamente, si finirebbe per addivenire ad una inammissibile disapplicazione di provvedimenti autoritativi, al di fuori di qualsiasi previsione normativa espressa, da parte della p.a.
prima e del giudice amministrativo poi" (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 17 settembre 2008 n. 4397).
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