Autorità: incarico di collaudo ed incompatibilità


La disciplina del collaudo di lavori pubblici è rinvenibile agli articoli 120 (così come innovato dal D.lgs 152/2008 comma 2 bis) e 141 del Codice dei contratti pubblici, laddove, da un lato, si demanda al regolamento ex articolo 5 la definizione di una disciplina coerente con le norme del Codice, con l'effetto che risultano attualmente applicabili le disposizioni del D.P.R. n. 554/1999, in quanto compatibili, e dall'altro, si prevedono alcune delle modalità applicative dell'istituto.

Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all'articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d'opera, è stabilito per un anno.

E' quanto espresso dall'Autorità per i lavori pubblici (Parere 12/02/2009, n. 18) la quale sottolinea che, con tale disposizione, si è voluto evitare che gli incarichi di collaudo siano affidati sempre agli stessi collaudatori esterni al fine di favorirne la rotazione.

I concorrenti sono obbligati a dichiarare l'insussistenza del menzionato divieto in sede di partecipazione, quindi a dimostrarla, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, in fase di controllo dei requisiti di ordine speciale ai fini dell'aggiudicazione definitiva, nonché a mantenere quel requisito anche in sede di stipulazione del contratto e di sua esecuzione.

Diversamente opinando, si integrerebbe una violazione della normativa in materia dei contratti pubblici, contravvenendo alla ratio legis dell'intero sistema che mira a scongiurare il rischio che la pubblica amministrazione aggiudichi in via definitiva e, conseguentemente, stipuli contratti con soggetti privi dei requisiti prescritti dalla lex specialis, ovvero che abbiano perso la titolarità di quei requisiti, pur posseduti in sede di accesso alla procedura selettiva, nelle fasi successive all'aggiudicazione provvisoria.