L'art. 73, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, dispone che nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l'opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o di
importo superiore a 150.000,00 euro.
Secondo l'Autorità (Parere 12/2/2009 n. 16), il bando di gara, pertanto, deve indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonché la categoria prevalente ed il suo
specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi costituenti l'intervento medesimo diversi da quelli appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili),
specificando, per ogni sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto, però, se tali sottoinsiemi di lavorazioni costituiscano un lavoro autonomo e siano di importo superiore al 10%
dell'importo complessivo dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro.
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