Autorità: In tema di offerta economicamente più vantaggiosa


La disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa è contenuta nell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti che, come noto, recentemente è stato modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (cd. terzo decreto correttivo) che ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell'offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi.

Secondo l'Autorità (Parere 12/2/2009 n. 22) è stato, pertanto, eliminato ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio.

Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l'amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.

Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell'azione amministrativa, a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell'operato dell'Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l'iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).

Di conseguenza, nel caso di applicazione della disciplina previgente alla modifica dell'art. 83, c.4, dlgs. 163/2006, posto che nella documentazione di gara non erano state specificate le modalità di attribuzione dei sub - punteggi relativi ai sub criteri e le motivazioni ad essi riconducibili, la Commissione di gara, avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nella versione non modificata dal decreto correttivo, fissare i criteri motivazionali e comunicarli prima dell'apertura delle buste, per una più esatta valutazione delle offerte medesime.