Ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006, non può parlarsi di equivalenza delle diverse modalità con le quali è possibile dimostrare le referenze economico-finanziarie tutte le
volte in cui, per una precisa scelta della stazione appaltante, una forma di referenza appaia la più coerente ai fini presi in considerazione dal contratto e divenga, a questa stregua,
requisito specifico in relazione alla peculiarità del contratto medesimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 25/2/2009 n. 1132)
Le ragioni di ciò sono di palmare evidenza: un'impresa può vantare una eccellente situazione economico-finanziaria, ma non aver mai fatturato alcunché nello specifico settore di
costruzioni, forniture o servizi per i quali è bandita la gara, così che la referenza, svuotata del suo collegamento intrinseco con le finalità perseguite con il contratto, finisce per
perdere la propria intrinseca rilevanza.
Si vuol cioè significare che la previsione di un importante fatturato in materia di forniture sanitarie (quale previsto nella vicenda in esame) costituisce obiettivamente un requisito di
elevata specialità rispetto al quale non è possibile individuare succedanei, senza tradire la finalità coerente all'organica previsione della lex specialis. Ciò è, d'altro canto,
espressamente ricavabile dall'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, che, al primo comma, prevede la possibilità di individuazione di "uno o più" documenti e, nel successivo
capoverso, chiarisce come l'Amministrazione debba precisare (verbo non dissimile da specificare) quali requisiti debbano esse posseduti dai concorrenti.
Se l'individuazione del fatturato è conseguenza di una specificazione ad opera dell'Amministrazione, non si vede come il requisito così previsto possa essere commutato con una
referenza obiettivamente diversa (e preordinata, è bene soggiungere, a dimostrare un requisito non coincidente o quanto meno parzialmente neutrale rispetto alla finalità
esplicitamente perseguita con la procedura ad evidenza pubblica).
E' agevole, pertanto, rilevare come la previsione del terzo comma dell'articolo 41 non possa essere interpretata quale clausola generale di commutazione dei requisiti, tutte le volte
che un soggetto non li possegga: ciò equivarrebbe a una legittimazione obliquo modo consentita dalla disposizione così da completare la prova delle referenze attingendo ad altre
specie di documenti.
La formula normativa intende semplicemente consentire che chi vanti il possesso dei requisiti ai sensi della specifica previsione di gara (ad esempio: un determinato fatturato nel
triennio), ma non sia in grado di dimostrarli con i documenti indicati nella lex specialis della gara possa essere facultato, ove sussistano giustificati motivi, a produrre una
documentazione alternativa.
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