TAR Sicilia: se la P.A. si rifiuta di stipulare il contratto di appalto ...


In caso di mancata stipula del contratto da parte di una stazione appaltante, nonostante il diritto all'aggiudicazione risultasse accertato da sentenza del G.A. ed addirittura confermato dalla stazione appaltante medesima, all'impresa va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per equivalente.

 

E' quanto affermato dal TAR Sicilia Catania (sez. IV 9 ottobre 2009 n. 1678), in relazione al caso riguardante un Comune che, dapprima ha adottato la delibera di conferma dell'aggiudicazione diretta alla stipula del contratto di appalto e, successivamente, dopo avere richiesto all'aggiudicataria la produzione dei documenti necessari per la conclusione del contratto stesso ed averne riscontrato la regolarità, non ha autorizzato la stipula, comunicando infine l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

 

Secondo il TAR in quel caso sussistono, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., gli elementi del danno ingiusto subito dall'impresa, la sussistenza del nesso eziologico fra l'operato della P.A. e il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, nonché la riferibilità dell'evento dannoso al comportamento colposo dell'Amministrazione.

 

Per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile, il Collegio ha ritenuto applicabile la disposizione che, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, consente alle Amministrazioni pubbliche una liquidazione forfetaria del danno subito dall'esecutore, nel caso di risoluzione anticipata, nella misura del 10% del compenso pattuito per la esecuzione dei lavori, misura percentuale che viene di sovente assunta quale parametro di riferimento per valutare il danno conseguente alla mancata aggiudicazione di appalti allorché si versi in una situazione di fatto che non consente una reintegrazione in forma specifica. In particolare, in relazione al caso di specie,

 

Il TAR ha ritenuto possibile fare riferimento alla predetta percentuale del 10% dell'importo totale dell'appalto, diminuito del ribasso d'asta, per quantificare il danno subito dalla ricorrente che, pur individuata come legittimo aggiudicatario, non ha tuttavia potuto eseguire la prestazione oggetto del contratto. Il risarcimento così come quantificato comprende anche il ristoro da riconoscere alla ditta per la impossibilità di utilizzare nel proprio curriculum anche i lavori aggiudicati con la procedura concorsuale di cui trattasi.