In conformità alla previsione di cui all'articolo 37 comma 13 del Codice dei Contratti, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Secondo il TAR Campania (Napoli sez.VIII 8 ottobre 2009 n. 5196) da questa disposizione risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione (proprio perché si parla di quota di "partecipazione") deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara. |