Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della legge n. 241 del 1990, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo e la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
E' quanto precisato dal TAR Campania (sez.V 18 settembre 2009 n. 5026), il quale evidenzia inoltre che il richiedente, nella domanda, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006).
Nella sentenza si legge altresì che il nuovo regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, introdotto con il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2006) contiene, all'art. 2, comma 1 ("Ambito di applicazione"), una previsione aggiuntiva rispetto al testo della legge n. 241/1990 e più restrittiva, secondo la quale: "Il diritto di accesso ......è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti [...] di diritto privato limitatamente alla loro attività disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".
Tale locuzione aggiuntiva potrebbe per certi aspetti autorizzare un ripensamento della giurisprudenza più estensiva (Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, n. 7729 del 22 giugno 2006), per la qual cosa non può essere accolta la domanda di accesso, avanzata nei confronti di un soggetto privato gestore di un servizio pubblico, che abbia ad oggetto non gli atti della procedura ad evidenza pubblica conclusasi con l'aggiudicazione dei lavori, ma i successivi atti contrattuali, la cui disciplina, come è pacifico, ricade esclusivamente nel diritto privato. |